Le Centrali Rischio Credito, c.d. S.I.C., sono un Sistema di Informazioni Creditizie privato, partecipato dalle stesse banche, organizzato per raccogliere e distribuire informazioni sull’indebitamento e sull’esposizione creditizia della clientela di banche e di intermediari finanziari soggetti al controllo della Banca d’Italia.
Le principali sono:
- Crif
Gestisce Eurisc, che allo stato attuale è considerato il SIC più importante sul mercato. Direttamente sul sito Crif è possibile ottenere informazioni su come fare la visura per controllare i propri dati inseriti in Eurisc. Sono presenti anche una serie di servizi dedicati per valutare l’affidabilità creditizia prima di recarsi presso un intermediario finanziario per chiedere un prestito. Se siete stati inseriti in una lista di cattivi pagatori, certamente la vostra posizione è registrata nel Sic di Crif.
- Experian
Altro SIC con un’importante diffusione sul mercato. Supporta, come tutte le aziende del settore, gli intermediari finanziari interessati alla valutazione dell’affidabilità creditizia di un cliente, ma anche consumatori e privati in genere nella pianificazione delle spese finanziarie. Sul sito di Experian è presente, infatti, anche un’area dedicata ai consumatori. Naturalmente, una delle funzioni principali di questo Sic è quella di fare da banca dati dei cattivi pagatori, segnalati dalle aziende del settore aderenti al servizio.
- Cerved
Questo SIC mette a disposizione delle aziende del settore vari servizi di valutazione del rischio finanziario, rivolgendosi soprattutto a finanziarie di credito al consumo, banche, imprese e pubbliche amministrazioni. Si occupa anche di recupero del credito e remarketing dei beni mobili e immobili sottostanti al credito. Cerved non è solo un sistema di registrazione dati di cattivi pagatori, ma soprattutto un erogatore di servizi alle aziende del settore creditizio.
- CTC
È la centrale rischi privata gestita dal Consorzio Tutela del credito, che, a differenza di Crif ed Experian, non è una società commerciale ma un consorzio senza scopo di lucro. Raccoglie i dati sulla clientela non adempiente, quindi in ritardo sul pagamento delle rate di un finanziamento o del tutto inadempienti, di un discreto numero di società finanziarie aderenti al consorzio. Tra queste sono presenti, per esempio, anche Agos Ducato, così come Findomestic, Monte dei Paschi, Compass e tanti altri.
Purtroppo, il S.I.C. viene utilizzato dal sistema bancario non tanto come strumento di tutela del credito, ma soprattutto come arma di costrizione, laddove il sistema bancario invece di affidarsi in caso di vertenze con la clientela, come dovrebbe fare, al sistema giudiziario, per vedere riconosciute le proprie ragioni, preferisce utilizzare la minaccia estorsiva di inserimento del proprio cliente “moroso” nel S.I.C. per ottenere illegittimamente dai clienti ciò che spesso NON è dovuto, senza che le stesse centrali rischio credito operino alcun controllo di legittimità su quanto comunicato dagli istituti di credito.
Sicuramente, un comportamento illegittimo ed inaccettabile, sia da parte degli istituti di credito, sia da parte delle centrali rischio credito, che fingono addirittura di svolgere un servizio per i cittadini, ma in effetti la loro attività è svolta solo ed esclusivamente a favore degli istituti di credito, che le controllano, senza operare alcuna verifica di legittimità su quanto gli stessi comunicano.
Inoltre, spesso è del tutto evidente il tentativo degli istituti di credito di richiedere ingiustamente ed illegittimamente ai propri clienti, quello che, invece, dovrebbero chiedere alle proprie assicurazioni. E’ altrettanto evidente che, essendo le assicurazioni coinvolte spesso di proprietà (in toto o in parte) degli stessi istituti di credito, o dei Gruppi di cui fanno parte entrambi, quando si tratta di incassare i costi delle polizze tutti ci guadagnano, quando, invece, si aprono dei Sinistri, benché informate, le banche, non solo non si attivano minimamente, ma addirittura fingono di non sapere niente delle attività svolte dalle assicurazioni che hanno coinvolto e con cui sono consociate o convenzionate, cercando in tutti i modi di costringere al pagamento gli assicurati e non le assicurazioni, utilizzando l’arma di costrizione chiamata “S.I.C.” che da mezzo di tutela, si trasforma in quello che molto verosimilmente può ipotizzarsi come un vero e proprio mezzo costrittivo, truffaldino ed estorsivo.
Ciò detto si richiama di seguito la normativa e la giurisprudenza di riferimento.
Una recente Sentenza della Cassazione Civile, Sez. I, 09 luglio 2014 n. 15609, ha confermato il diritto al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, a favore del Cliente, persona fisica o giuridica, erroneamente segnalato in Centrale Rischi.
Nel caso di specie la Corte ha stabilito che, in caso di illegittima segnalazione in Centrale Rischi, al Cliente va riconosciuto:
• sia il danno non patrimoniale alla persona, anche giuridica, con riferimento ai valori della reputazione e dell’onore (essendo anche i soggetti collettivi titolari del diritti della personalità a tutela costituzionale ex art. 2 Cost.);
• sia il danno patrimoniale, quale conseguenza di un peggioramento dell’affidabilità commerciale, essenziale anche per l’ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare con il sistema creditizio.
L’errata segnalazione in Centrale Rischi determina, quindi, un danno che legittima il Cliente ad ottenere il risarcimento del danno, che potrà essere liquidato anche in via equitativa (ai sensi dell’art. 1226 c.c.).
Le segnalazioni degli operatori finanziari possono concernere diverse tipologie di rischi, suddivisibili in relazione alla qualità dei crediti oggetto di segnalazione (crediti in sofferenza, crediti incagliati, crediti ristrutturati, esposizioni scadute o sconfinanti).
La banca ha il dovere di segnalare alle Centrali Rischio Credito solo le posizioni “a sofferenza” immotivate, facendo particolare attenzione al fine di non escludere dal sistema del credito un soggetto che risulti invece del tutto meritevole.
L’errata segnalazione nelle Centrali Rischio Credito comporta un danno alla reputazione del soggetto ed una lesione del buon nome, dell’immagine, dell’onore e della reputazione economica, con evidenti conseguenze anche di natura commerciale, oltre che sulla possibilità di accesso al credito.
Pertanto, la segnalazione alle Centrali Rischio Credito non può costituire un fatto automatico, ma deve implicare una preventiva valutazione da parte della banca, che tenga conto di vari elementi quali la liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e reddituale, la situazione di mercato in cui opera, l’ammontare complessivo del credito ed eventuali motivazioni giustificative, quali, ad esempio, l’attivazione di polizze assicurative che vengono fatte stipulare a copertura del credito erogato, con assicurazioni di fiducia dell’intermediario o che, addirittura, controllano in toto o in parte, ricavando dalla vendita delle polizze assicurative, che gestiscono direttamente illegittimamente, anche una percentuale di intermediazione.
Perciò, una sospensione motivata non può integrare i presupposti per una segnalazione nelle Centrali Rischio Credito, laddove la concreta situazione del cliente non crei allarme quanto alla sua generale solvibilità.
In particolare, per legittimare tale tipo di segnalazione non è sufficiente il semplice inadempimento del debitore, ma occorre che questi abbia sospeso immotivatamente i pagamenti e che verta in una “grave e non transitoria difficoltà economica” (come già ribadito dalla Sent. di Cassazione n. 7958/2009).
Tutte le segnalazioni poste in essere al di fuori di tali ipotesi comportano da parte degli istituti di credito e/o degli intermediari finanziari:
· la violazione dei canoni di diligenza, di correttezza e di buona fede richiesti nello svolgimento di ogni rapporto obbligatorio (nel rispetto delle norme di cui agli art. 1175, 1176, 1374 e 1375 c.c.);
· la violazione del codice della privacy (costituendo tale segnalazione un’ipotesi di illegittimo trattamento di dati personali);
· l’ipotesi dei reati di truffa ed estorsione, in associazione tra l’istituto di credito e le Centrali Rischio Credito, che siano coinvolte, conniventi e compiacenti con i desiderata non comprovati degli istituti di credito.
Con conseguente diritto, per i segnalati, al risarcimento del danno ex art. 2050 del Codice Civile (responsabilità aquiliana da fatto illecito).
Ciò ancor più, perché la valutazione della situazione economica e finanziaria del debitore, che la banca effettua ai fini della segnalazione, è svolta per mezzo di una procedura:
– in assenza di contraddittorio;
– fondata sempre su un apprezzamento unilaterale;
– che esclude ogni tipo di partecipazione del soggetto cui si riferisce;
– che non tiene informato il cliente circa l’intenzione della banca di procedere alla valutazione delle sue condizioni patrimoniali e, in via successiva, neppure dell’esito della stessa.
Quindi, con una evidente violazione ai danni del segnalato del diritto inviolabile di difendere i propri diritti ed interessi legittimi ai sensi del 1° comma dell’art. 2 della Costituzione e del giusto processo ai sensi dell’art. 111 della Costituzione.
Ma sembra proprio che molti istituti di credito e le centrali rischio credito, che da essi dipendono, si ritengano spesso al di sopra delle Leggi ed, in primis, della Costituzione.